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Più facili le fusioni dei comuni, ma senza annessioni forzate

Approvata la legge «corretta» dal Consiglio delle autonomie

25.03.2014 Il Friuli-Venezia Giulia rende più facili le fusioni tra comuni, con una legge regionale approvata oggi in Consiglio regionale. Il testo modifica le previsioni di legge, per cui il referendum consultivo per la fusione sarà considerato approvato qualora la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi complessivamente considerati e non – come finora previsto – la maggioranza dei voti validi espressi in ciascuno dei comuni interessati dalla fusione. Per evitare però le fusioni «ostili» da parte dei comuni più grandi su quelli più piccoli, tali progetti devono essere approvati dal Consiglio comunale. In caso contrario, se si vuole andare alla fusione, occore sempre che il sì della singola comunità raggiunga il 50% più uno dei votanti. Diversamente si rischiava di farsi inglobare da un comune vicino più grande. In questo modo si è fatto un passo in avanti verso la tutela della volontà dei comuni con meno abitanti.

La legge prevede la possibilità che anche i cittadini (non meno del 15% dei cittadini di ciascun comune interessati alla fusione) siano legittimati a chiedere l’avvio della fusione, e che nella legge istitutiva di un nuovo Comune si possa assicurare nel consiglio comunale la presenza di rappresentanti delle comunità di origine.

Il provvedimento è stato approvato a maggioranza con 30 voti favorevoli, nove astensioni e un voto contrario. A favore i voti di Partito Democratico, Cittadini per il Presidente, Sinistra Ecologia e Libertà, Movimento 5 Stelle, ai quali si sono aggiunti anche quelli degli assessori Sara Vito e Sergio Bolzonello e della presidente della Regione Debora Serracchiani.

Il testo include anche le modifiche sui referendum abrogativo, propositivo e consultivo e l’iniziativa popolare delle leggi regionali. L’articolo 1 riduce della metà il numero delle firme necessarie per chiedere l’indizione di un referendum abrogativo, passando dalle attuali 30.000 a 15.000. L’articolo 2 è una modifica tecnica concernente l’indicazione dei soggetti competenti ad autenticare le firme apposte dagli elettori per chiedere il referendum. L’articolo 4 chiarisce la formulazione della normativa inerente i referendum consultivo e abrogativo. L’articolo 7 specifica che la titolarità dell’iniziativa per il referendum propositivo sia riconosciuta esclusivamente agli elettori già titolari dell’iniziativa legislativa (attualmente 15.000).

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